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D.M. LL.PP.. 24/01/1986a) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti b) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b) d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi. Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un'altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga. E’ consentito per le zone con grado di sismicità S = 9, su strade di larghezza inferiore ai metri dieci, costruire edifici di tre piani in elevazione e comunque di altezza massima m 10,00 purché con le prescrizioni relative al S=12, ai fini del dimensionamento delle strutture. C.4. Distanza fra gli edifici C.4.1. Intervalli d'isolamento. La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni. D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali strade. C.4.2. Edifici contigui. Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale. Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi dovranno essere forniti di giunto tecnico di dimensioni non minore di: d (h) = h/100 ove d (h) è la distanza fra due punti affacciato, posti alla quota h a partire dal piano di spiccato delle strutture in elevazione. Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici. C.5. Edifici in muratura Fino a quando non saranno emanate le norme di cui all'art. 1, lettera a), della legge 2-2-1974, n. 64, con i conseguenti adeguamenti delle prescrizioni per le zone sismiche, gli edifici in muratura devono soddisfare i seguenti requisiti a) le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti b) le murature devono essere solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando di inserirvi canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere c) in corrispondenza dei solai di piano e della copertura, sia essa a tetto o a terrazza, si devono disporre sulle murature cordoli in cemento armato di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di altezza minima pari almeno alla metà della larghezza. L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da almeno quattro tondi di diametro non inferiore a 16 millimetri; le legature trasversali (staffe) devono essere costituite di tondi di diametro non inferiore a 6 millimetri poste a distanza non superiore a 25 centimetri. Per assicurare il comportamento a catena dei cordoli suddetti, deve essere assicurata la continuità dell'armatura ed il suo ancoraggio alle estremità d) le aperture praticate nei muri maestri devono essere delimitate da zone di muratura di dimensioni pari ad almeno la metà della larghezza del vano stesso; due aperture contigue devono essere separate da una zona di muratura di larghezza almeno pari a quella del vano più largo e) ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interesse non superiore a 7 metri f) la muratura portante deve essere realizzata con mattoni o blocchi artificiali squadrati, gli uni e gli altri pieni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato 1 con impiego di malta cementizia, ovvero con mattoni o blocchi squadrati di pietra naturale con l'impiego di malta cementizia. E’ ammesso per gli edifici con non più di 2 piani fuori terra l'uso di muratura di pietrame listata (interasse delle listature ) con impiego di malta cementizia g) negli edifici con un massimo di tre piani fuori terra o negli ultimi tre piani più alti è ammesso l'uso di muratura con mattoni o blocchi squadrati semipieni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato I h) le murature devono avere all'ultimo piano lo spessore minimo d0, al netto dell'intonaco, riportato nella tabella 2; detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni piano sottostante e di 20 cm in fondazione per le zone classificate sismiche con S = 9 e S = 12. Per le zone classificate sismiche S = 9 e per edifici con un massimo di tre piani completamente fuori terra può essere omesso il primo aumento di spessore. C.6 Edifici con strutture intelaiate -omissis- C.7 Edifici con struttura in pannelli portanti -omissis- C.8 Edifici con struttura in legname -omissis- C.9. Interventi sugli edifici esistenti. C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l'obbligo del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi alle nuove costruzioni, ed in particolare ai punti C.2 e C. 3. Gli interventi predetti (adeguamento e miglioramento) comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici. C. 9.1. Definizioni. C.9.1.1.Intervento di adeguamento. Si definisce intervento di adeguamento l'esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3.e C.9.7.3. E’ fatto obbligo di procedere all’adeguamento a chiunque intende D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. a) sopraelevare o ampliare l'edificio. Si intende per ampliamento l'eventuale sopra-elevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso. In tal caso non sussiste più l'obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3. b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dallo intervento, incrementi dei carichi originari (pesi permanenti carico accidentale compreso) superiori al 20%. c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dello edificio stesso e) effettuare interventi strutturali rivolti a reintegrare l'organismo edilizio esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme sistematico di opere. Le sopraelevazioni sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui al punto C.3. qualora sia necessaria per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei regola menti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani. C. 9.1.2. Intervento di miglioramento. Si definisce intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale. E’ fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio. C. 9.2. Progetto esecutivo. C.9.2.1.Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento. Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai sensi dell'art. 17 della legge 2-2-1974, n. 64, da un ingegnere, architetto, geometra e perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fa- scicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4. In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie informazioni atte a definire le modalità di realizzazione degli interventi nonché, ogni qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni specifiche. Nel caso in cui sia prescritto l'adeguamento ai sensi del precedente punto C.9.1.1. e viceversa, in relazione allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non occorrano provvedimenti di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato art. 17 della legge 02/02/1974 n. 64, la documentazione tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente. La verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli portanti. Essa può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui al punto C.5. Se gli edifici in muratura non hanno i requisiti innanzi citati, la verifica sismica è obbligatoria. Nelle verifiche sismiche per gli interventi di adeguamento si terrà conto dei coefficienti di protezione sismica I definiti nei punti precedenti, assumendo, per i soli casi di adeguamento previsti al punto C.9.1.1. paragrafo e), un valore di I ridotto del 30%. C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento. Nel caso di interventi di miglioramento il progetto dovrà contenere di norma la stessa documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica dovrà essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dello edificio. C.9.2.3. Operazioni progettuali. Il progetto di un intervento su di un edificio sarà basato sulle seguenti operazioni a) individuazione dello schema strutturale nella situazione esistente b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell'edificio e delle caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto D.M. 24/01/1986 – Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche. c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi come sopra determinati d) verifica sismica, se necessaria, del nuovo organismo strutturale. C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale. I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento, devono scaturire, di norma, da uno studio preliminare dell'organismo edilizio riguardante in particolare a) le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto il profilo archìtettonico, strutturale e della destinazione d'uso b) l'evoluzione storica delle predette caratteristiche con particolare riferimento all'impianto edilizio originario ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo c) l'analisi globale del comportamento strutturale al fine di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali dissesti in atto. C.9.3. Provvedimenti tecnici di intervento. I provvedimenti tecnici per interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante la riduzione degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante l'aumento della resistenza dell'organismo edilizio o di sue parti a tali azioni. Provvedimenti tecnici devono altresì essere adottati per consolidare, e se del caso eliminare, elementi non strutturali il cui eventuale crollo può causare vittime e danni. C.9.3.1. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici. I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere |
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